Bufera sul progetto stadio-clinica, per Anac non è sostenibile

La delibera n. 434 dell’Autorità nazionale anticorruzione contesta l’affidamento diretto, la convenzione con la società di scopo e il piano economico-finanziario del progetto

L’Autorità nazionale anticorruzione ha giudicato non sostenibile l’operazione stadio-clinica di Terni, un intervento di riqualificazione dello stadio da 118 milioni di euro complessivi, di cui 41,9 milioni destinati ai lavori. Lo ha fatto con la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, depositata presso la segreteria del Consiglio il 4 novembre. Il provvedimento rileva l’illegittimità dell’affidamento diretto disposto dall’amministrazione comunale e segnala criticità anche sulla convenzione sottoscritta con la società di scopo e sull’equilibrio economico-finanziario dell’investimento.

Un piano economico-finanziario definito incompleto e inattendibile

Secondo l’Anac, il piano economico-finanziario si basa su elementi indeterminati e su eventi che, alla luce delle vicende amministrative e giudiziarie, risultano irrealizzabili. L’Autorità lo giudica quindi incompleto e inattendibile.

Tra i punti contestati c’è la mancata quantificazione dei benefici riconosciuti dal Comune al concessionario. Si tratta della cessione gratuita del diritto di superficie per tutta la durata della concessione e dell’esenzione da oneri e imposte. Per l’Anac questa compartecipazione pubblica avrebbe dovuto essere calcolata in modo puntuale.

L’Autorità contesta inoltre il diritto di riscatto delle aree pubbliche riconosciuto al concessionario. Potrebbe tradursi in un vantaggio economico ulteriore, non giustificato dalle esigenze di equilibrio dell’operazione. Non risulta infine predisposta la matrice dei rischi, il documento necessario per verificare come i rischi siano ripartiti tra amministrazione pubblica e soggetto privato.

La clinica privata e la sentenza del Tar dell’Umbria

Il progetto iniziale prevedeva una clinica privata su un’area privata, con una quota di posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale. Era considerata una componente fondamentale per l’equilibrio dell’investimento e una delle principali fonti di ricavo. Il piano economico-finanziario stimava 14 milioni di euro di plusvalore legati allo sfruttamento dell’opera privata e circa 1,975 milioni di euro di ricavi annui dalla locazione della struttura, sulla base del previsto convenzionamento.

Su questo punto pesa la sentenza n. 125/2026 del Tar dell’Umbria, che ha annullato la determinazione dirigenziale comunale del 23 luglio 2025, utilizzata come titolo abilitativo per la clinica. Come ricostruisce l’Anac, la sentenza è passata in giudicato. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che il progetto era stato approvato a condizione che la realizzazione della clinica fosse espunta e che la Regione non aveva espresso il proprio assenso.

La compatibilità con la programmazione sanitaria regionale era una valutazione riservata esclusivamente alla Regione e non poteva essere sostituita da una decisione comunale. Per questo, secondo l’Autorità, è venuto meno anche il presupposto giuridico della convenzione firmata il primo agosto 2025 con la società di scopo.

L’affidamento senza gara

Il rilievo principale riguarda la procedura seguita dal Comune. L’amministrazione aveva richiamato l’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 38/2021, interpretandolo come una possibilità di derogare alle procedure di evidenza pubblica. L’Anac considera questa lettura errata. La disposizione consente alle società sportive aggiudicatarie della gara di affidare liberamente i lavori, ma non permette all’ente concedente di evitare la gara per l’affidamento dell’intero intervento.

Secondo l’Autorità, il Comune non avrebbe potuto assegnare direttamente il progetto alla società sportiva proponente senza prima esperire una procedura di gara sul progetto definitivo approvato. L’affidamento è stato quindi disposto senza il necessario confronto concorrenziale e in modo non conforme alla normativa.

La parte dispositiva e la pubblicazione

Nel dispositivo il Consiglio dell’Autorità riconosce la sussistenza delle criticità illustrate e rileva formalmente l’illegittimità dell’affidamento diretto, disposto senza la preventiva procedura di gara prevista dalla normativa. La delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente concedente e su quello dell’Anac. Il pronunciamento riguarda sia le modalità con cui è stato affidato il progetto sia le basi economiche dell’intera operazione.

calciofere.it
Seguici su
Aggiungi calciofere.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.
★ Aggiungici
Subscribe
Notificami
guest

1 Commento
più nuovi
più vecchi più votati
Mario
Mario
2 minuti fa

Sto progetto sta in piedi solo nelle teste dei bandecchiani che devono far guadagnare il loro padtone, per il resto lo bocciano tutti

Last edited 2 minuti fa by Mario

Articoli correlati

Differenziato per il centrocampista che però sta meglio, ancora a parte anche Falletti...
A meno di un mese dalla frattura scomposta, eccolo di nuovo a bordo campo...
Definito il quadro completo degli ottavi: ecco dunque calendario e prossime sfide. L'ultimo match incorona...

Altre notizie